| |
| CONVIVIALI |
|
Il federalismo fiscale |
Conviviale con Consorti - riunione n°1241
Lunedì, 1 Febbraio 2010, ore
20,30 - Ristorante Il Mulino - Misano
relatore: Dr. Filippo Ricci, commercialista, Titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto Tributario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino
|
 |
RELAZIONE Con il termine di Federalismo Fiscale si definisce la “Devoluzione dallo Stato centrale verso Enti territoriali di autentici poteri di istituzione e modulazione del prelievo tributario”. Si distingue: a) Federalismo c.d. “di cassa” (attribuzione agli Enti locali di tutto o parte del gettito di tributi statali riferibili al territorio dell’Ente) = Falso federalismo; b) Federalismo c.d. “normativo” (completa autonomia degli Enti locali di istituire liberamente imposte e tributi) = Vero federalismo fiscale. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Le Regioni hanno quindi autonomia finanziaria solo nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. L’Art. 117 C, comma 1, impone allo Stato ed alle Regioni il rispetto “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dai regolamenti internazionali”. Si tratta di una disposizione in contrasto con il principio federalista. Le Regioni hanno quindi un’autonomia normativa (art. 117, comma 4, Cost.) in un quadro fissato sia dalle disposizioni nazionali che da quelle comunitarie. La legge regionale si troverebbe comunque di fronte all’obbligatorio rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, con divieto di istituire tributi aventi medesimi presupposti dei tributi statali e con potestà del legislatore statale di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti. Questa è la situazione attuale delle norme in vigore! La Legge n. 42 del 5 maggio 2009: “Attuazione dell’art. 119 della Costituzione – Delega al governo in materia di federalismo fiscale” non è altro che “una perifrasi” dell’art. 119 Cost. lasciando ancora un quadro molto vago di quella che sarà l’effettiva portata del federalismo fiscale, che, compresso tra limiti costituzionali, statali e comunitari, rischia di rimanere “un sogno” o “una sventura” (a seconda dei punti di vista) che mai vedrà la luce.
|
 |
| > torna
alle conviviali |
 |
 |
 |
 |
 |
News |
 |
|
 |
28 Giugno 2010, ore 20,30 Riccardo Angelini nuovo Presidente del Rotary Club
Passaggio delle cariche tra Riccardo Galassi e Riccardo Angelini per la presidenza del Rotary Club Riccione Cattolica. Il Presidente uscente ha... > leggi tutto
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
Informazioni
Generali |
 |
|
 |
Sede: Ristorante Il Mulino
via Ponte Conca 1
Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541. 610754
info@rotaryriccionecattolica.org
|
 |
 |

|
 |
 |
Riunioni Conviviali
1°, 3° e 4° Lunedì - ore 20,30
Riunioni non Conviviali
2° e 5° Lunedì - ore 21,15
|
 |
|
|